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IDS News #03 | Dal Decreto Semplificazioni alla CILA-S

Dal Decreto “semplificazioni” alla CILA-S: cosa cambia per il SismaBonus?

Il Decreto “semplificazioni” e la sua conversione in legge hanno tentato, come da titolo, di semplificare le pratiche legate ai bonus fiscali mediante una serie di modifiche alle procedure e all’impianto del Dl 34/2020. Vediamo in cosa consistono queste modifiche e quant’è la portata della semplificazione auspicata.

Partiamo dalla conversione del decreto, avvenuta con la legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, pubblicata in G.U. 181 del 30 luglio 2021.

Il capo VII, che a dispetto del nome “Disposizioni in materia di efficienza energetica” si occupa anche di SismaBonus, riporta due articoli fondamentali, il 33 e il 33bis.

Art. 33. Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana

  1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

«Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall’articolo 16 -bis, comma 1, lettera e) , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.»;

  1. b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10 -bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica , di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3 -bis , 4, 4 -bis , 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120 -sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d – bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  2. b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
  3. c) il comma 13 -ter è sostituito dai seguenti:

«13 -ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9 -bis, comma 1 -bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  1. a) mancata presentazione della CILA;
  2. b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3. c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  4. d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

13 -quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13 -ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento».

  1. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
  2. […]
  3. […]

Art. 33 – bis. Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

  1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16 -bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo»;

  1. b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 -bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione»;

  1. c) dopo il comma 10 -bis, introdotto dall’articolo 33 del presente decreto, sono inseriti i seguenti:

«10 -ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) , della nota II -bis ) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita.

10 -quate . Al primo periodo del comma 1 -septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: “entro diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta mesi”»;

  1. d) dopo il comma 13 -quater, introdotto dall’articolo 33 del presente decreto, è inserito il seguente:

«13 -quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Si segnala da subito che la legge ha riportato in maniera erronea l’ultimo periodo, scrivendo “segnalazione certificata di inizio attività” quando invece si intende “certificato di agibilità”.

Le principali aspettative di semplificazione dovrebbero concretizzarsi in particolare con il nuovo modulo della CILA Superbonus (CILA-S), in vigore dal 5 agosto; è interessante in tal senso riportare alcuni passaggi presenti a tal proposito sul sito del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Brunetta.

[…] si riducono drasticamente gli adempimenti necessari per accedere al superbonus 110%.

[…] massima semplicità.

[…] contiene solo le informazioni essenziali. Devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio), ma per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione. Non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.

[…] Anche la documentazione progettuale da allegare è improntata alla massima semplificazione, anche perché le necessarie asseverazioni da parte del tecnico sono già trasmesse all’Enea. L’elaborato progettuale da presentare consiste nella descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Eventuali elaborati grafici saranno presentati soltanto se indispensabili a una più chiara e compiuta descrizione. Per gli interventi in edilizia libera, basterà una semplicissima descrizione dell’intervento nel modulo.

[…] Si eliminano innanzitutto le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni (3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica).

Le aspettative sono quindi molto alte, vediamo di capire se e in quale maniera le si potrà perseguire.

Irregolarità e abusi. Il comma 13-ter dell’art 33 riporta che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9bis comma 1bis del Dpr380/2001. Importante precisare che il fatto che non ne sia richiesta l’attestazione non significa che si possa fruire del beneficio anche su edifici che presentano irregolarità o abusi; semplicemente rimane tutto in capo tra tecnico e committente e nell’ambito delle loro responsabilità. Iniziare un qualsiasi intervento edilizio con uno stato di fatto non legittimo, significa perpetrare un illecito che andrà comunque ad inficiare la regolarità del bene. A tal proposito subentra infatti il 13-quater riportando che resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Decadenza del beneficio fiscale. Un aspetto su cui concentrarsi è la possibilità di perdita del beneficio, nel momento in cui dobbiamo tenere conto dell’articolo 49 del Dpr380/2001, comma 1: Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. Il comma 13-ter riduce tali fattispecie ai soli casi di assenza del titolo, realizzazione difforme o false asseverazioni; tenendo conto che si tratta in ogni caso di un titolo edilizio che deve essere firmato e timbrato da un professionista, nei casi prospettati dal suddetto comma risulta pleonastico notare che viene a decadere anche la validità del titolo edilizio stesso.

Opere strutturali. L’articolo 119 comma 13-ter va a chiarire la fruibilità della semplificazione anche per gli interventi di SismaBonus, che riguardano le parti strutturali dell’edificio; in tal caso, nel MODULO CILA-S il progettista dovrà compilare l’apposito quadro per opere soggette a deposito del progetto strutturale oppure al rilascio di autorizzazione sismica, e predisporre e allegare al MODULO CILA-S la relativa documentazione. In sostanza, essendo le opere strutturali soggette a norme sovraordinate, a esse non si può derogare e la CILA-S diventa una comunicazione al Comune di tutta la documentazione obbligatoria per tali tipi di opere.

Varianti e agibilità. Interessante è il comma 13-quinquies che ha previsto che eventuali varianti in corso d’opera a CILA-S possano essere comunicate alla fine dei lavori, attraverso la presentazione di altra CILA-S (procedura che non è possibile in edilizia “ordinaria”). Inoltre lo stesso comma va a precisare che al termine dei lavori soggetti a CILA-S non è obbligatoria la presentazione della segnalazione certificata di agibilità di cui all’art. 24 del DPR 380/2001.

Altri interventi. Occorre precisare che sussiste la necessità di presentare più titoli edilizi nel caso in cui sulla medesima unità immobiliare siano svolti sia lavori che beneficiano dei bonus sia lavori che non ne beneficiano. In tali casi, insieme alla CILA-S deve essere presentato l’altro titolo abilitativo (sia esso PdC, SCIA o CILA) richiesto, secondo le regole ordinarie, per la realizzazione di questi ulteriori lavori. Sul modulo CILA-S è prevista una apposita casella.

Vediamo quindi che la semplificazione va sempre affrontata con occhio vigile, in quanto spesso è sostituita da attribuzione di responsabilità al professionista.

Rimangono poi un paio di questioni da chiarire.

L’articolo 33bis introduce che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Cercando una definizione di “violazioni formali” troviamo che devono intendersi tali quelle violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo e che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo. Tenendo conto che, indipendentemente dalla questione fiscale sulla CILA-S praticamente non esiste funzione di controllo, ogni errore sulla richiesta del titolo potrebbe inficiare il titolo stesso.

Sempre al 33bis si introduce che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile. Anche qui vi sono dubbi sul fatto che si possa derogare una norma di rango superiore, per interventi a beneficio esclusivo di un privato tra l’altro pagati con i soldi di tutti i contribuenti.

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