Il presente contributo trova spunto dalla guida operativa dell’Agenzia delle Entrate “ricostruzione post sisma Italia centrale e superbonus 110%”, di aprile 2021. Quest’ultima vuole fare un po’ di chiarezza su un tema complesso, che vede la possibilità di utilizzo del bonus fiscale su edifici che nei periodi passati hanno già fruito di contribuiti legati in particolare alla ricostruzione post sisma.
Sull’argomento, prima della guida in questione troviamo la recentissima risoluzione 28E dell’Agenzia delle Entrate (23 aprile u.s.) che già fornisce un’interpretazione sulla cumulabilità tra contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione per i danni occorsi in seguito ad eventi sismici e la detrazione di cui all’articolo 119 del DL 34/2020 (decreto Rilancio).
A ritroso, in ordine cronologico, troviamo la modifica dell’articolo 119 del decreto Rilancio (dL 34/2020) sia tramite il dL 104/2020 che dalla legge di bilancio 2021 (L 178/2020); in particolare per la parte sismica è stato inserito il comma 4-quater, ai sensi del quale, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Sempre nell’articolo 119 del decreto Rilancio è stato poi inserito il comma 4-ter ai sensi del quale i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016, e di cui al decreto legge n. 39/2009; in tal caso, tuttavia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione. La norma è stata quindi ulteriormente modificata al fine di estendere tale disposizione – prima limitata ai soli Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma 2009 – a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza.
In precedenza, già con la risposta 61/2019 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito, con riferimento specifico ai soli contributi pubblici erogati negli anni 2009 e 2010 per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, che il diritto alla detrazione del Superbonus non viene meno anche nell’ipotesi di interventi realizzati su un immobile che ha fruito dei suddetti contributi.
Questa risposta aveva quindi aperto il campo ad una lettura più ampia, ritenendola applicabile per estensione anche agli edifici che avevano fruito dei contributi per la ricostruzione privata di cui all’Ordinanza 60/2018 riferita al terremoto del 2016 in centro Italia.
Con riferimento specifico al sisma 2016 è infine intervenuta l’Ordinanza commissariale 111/2020, stabilendo che:
– il Superbonus nonché ogni altra agevolazione fiscale, spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
– il Superbonus spetta per le spese sostenute per tutti gli interventi edilizi, ammessi alla predetta detrazione, di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito;
– è possibile redigere un progetto unitario dell’intervento e un unico computo metrico estimativo per le nuove domande presentate per accedere al predetto Superbonus, nonché ai contributi per la ricostruzione post sisma;
– con riferimento agli interventi edilizi su edifici con danni lievi, per i quali si intende fruire del Superbonus ai sensi dell’articolo 119, commi 1, 2, 4-bis, 5, 6 e 8 del decreto Rilancio, il termine di esecuzione dei lavori è ulteriormente prorogato di sei mesi. In caso di interventi edilizi su edifici con danni lievi che comportano lavorazioni finalizzate al miglioramento sismico dell’edificio che rientrino nel Superbonus ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 119, il termine di esecuzione dei lavori è equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi (qualora oltre al contributo per la ricostruzione, si intenda fruire anche, del Superbonus spettante per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” e “trainati”, i tempi previsti per la conclusione dei lavori, ai fini della concessione del predetto contributo, sono prorogati di ulteriori sei mesi rispetto ai tempi individuati dalle stesse ordinanze commissariali).
Ora, parlando nello specifico della guida operativa di aprile 2021, nella loro introduzione a firma congiunta il Commissario Straordinario Giovanni Legnini e Il Direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini dicono che la combinazione del contributo con il Superbonus rappresenta una grande opportunità per accelerare la ricostruzione post sismica nel Centro Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l’efficienza energetica di decine di migliaia di edifici che devono ancora essere ricostruiti.
Prima nota: i contributi non sono direttamente cumulabili. Il Superbonus spetta per la parte di spesa eccedente il contributo concesso per gli interventi di riparazione o ricostruzione post sisma, nel rispetto di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalle norme sul sisma nonché dal decreto Rilancio.
Seconda nota: la categoria superiore di detrazioni è “assorbente” rispetto a quella inferiore. In continuità con la prassi riferita alle agevolazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir), gli interventi agevolabili sono, di norma, integrati o correlati a interventi di categorie diverse (per esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria sono necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria). Ai fini dell’applicazione del Superbonus la detrazione si applica, nei limiti previsti per ciascun intervento, anche alle spese sostenute per gli interventi di “completamento” dell’intervento “complessivamente” considerato che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili (circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020). A tal fine, si ritiene irrilevante l’eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per l’intervento “principale” in quanto sono ammesse al Superbonus le spese di completamento rimaste effettivamente a carico del contribuente.
Terza nota: la conformità urbanistica nelle zone post-sisma non è dovuta. Ai fini della verifica della compatibilità urbanistica degli interventi di ripristino/ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, anche con totale demolizione e ricostruzione, si applica l’articolo 12, comma 2, del decreto legge n. 189/2016, come modificato dal decreto legge n. 76/2020, che è norma speciale, nonché le disposizioni delle ordinanze commissariali n. 100/2020 e n. 107/2020. In particolare, rispetto alle limitazioni introdotte anche dalla più recente normativa del 2020, per i casi di “ristrutturazione edilizia” degli immobili vincolati o di quelli ubicati nei centri storici (per i quali è previsto il mantenimento della sagoma, dei prospetti, eccetera), risulta prevalente, per specialità, la previsione di semplificazione, riferita ad hoc agli interventi rientranti nell’ambito della ricostruzione. In particolare, il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legge n. 189/2016, è stato modificato dal comma 6 dell’articolo 10 del decreto legge n. 76/2020, che ha espressamente escluso, l’“obbligo di speciali autorizzazioni”, “anche con riferimento alle modifiche dei prospetti”. La lettera inequivoca della norma speciale derogatoria non consente dubbi interpretativi e non lascia spazio a soluzioni restrittive di diverso tenore. Pertanto, ai predetti fini non si applicano le norme del Testo unico dell’edilizia (Dpr n. 380/2001), anche per quanto concerne le ristrutturazioni edilizie nei centri storici.
Quarta nota: gli aggregati edilizi. Il tema risulta già di per sé spinoso in “regime ordinario” senza tenere conto dei contributi post-sisma. Il concetto tecnico di aggregato, che possiamo ritrovare anche negli aspetti giuridici del condominio, racchiude infatti complessità strutturali che vanno oltre la singola unità immobiliare. Per questo le norme tecniche per le costruzioni (Dm 17 gennaio 2018) al §8.7 introducono l’UNITA’ STRUTTURALE e riportano: In presenza di edifici in aggregato, contigui, a contatto od interconnessi con edifici adiacenti, i metodi di verifica di uso generale per gli edifici di nuova costruzione possono risultare inadeguati. Nell’analisi di un edificio facente parte di un aggregato edilizio, infatti, occorre tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti. A tal fine dovrà essere individuata l’unità strutturale (US) oggetto di studio, evidenziando le azioni che su di essa possono derivare dalle unità strutturali contigue. L’US dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi. Oltre a quanto normalmente previsto per gli edifici non disposti in aggregato, per gli edifici in aggregato dovranno essere valutati gli effetti di: spinte non contrastate sulle pareti in comune con le US adiacenti, causate da orizzontamenti sfalsati di quota, meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, sia verticalmente sia orizzontalmente, US adiacenti di differente altezza.
In caso di ricostruzione post-sisma il problema è elevato all’ennesima potenza, per questo il Commissario straordinario ha messo a punto una guida[1] che affronta tutti gli aspetti connessi a questo tipo di interventi: l’individuazione delle unità strutturali che compongono gli aggregati, la natura giuridica e gli aspetti fiscali dei consorzi tra i proprietari delle unità che li compongono, le differenze tra aggregati volontari o obbligatori, i poteri dei Comuni, la determinazione del contributo e le relative maggiorazioni, la normativa di riferimento applicabile.
Per tenere conto di queste difficoltà e recepire la normativa sovraordinata, la guida operativa che unisce Superbonus ai contributi per la ricostruzione dedica un capitolo specifico agli aggregati e alle UMI unità minime d’intervento:
- Le ordinanze del Commissario per la ricostruzione del sisma 2016 definiscono “aggregato edilizio” un insieme di almeno tre edifici (unità strutturali) strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un’azione sismica.
- Ogni singolo edificio che costituisce l’aggregato può, a sua volta, essere costituito da più unità immobiliari.
- L’aggregato è riparato o ricostruito mediante un unico progetto; anche il contributo per l’intervento edilizio è unico e stabilito per l’intero aggregato ancorché individuato sulla base delle singole unità immobiliari che lo compongono.
- I proprietari delle unità strutturali (edifici) che compongono l’aggregato si costituiscono in consorzio in coerenza con la disciplina indicata nel decreto “sisma” (decreto legge n. 189 del 2016) e nelle ordinanze commissariali.
- Ai fini dell’applicazione del Superbonus, all’aggregato edilizio si applicano le medesime disposizioni previste per i condomini in relazione al trattamento delle parti comuni, ferma restando la ripartizione delle spese fra i proprietari delle unità che costituiscono il consorzio. In particolare, i soggetti legittimati avranno diritto al Superbonus sulla quota di spesa per gli interventi realizzati sulle parti comuni, eccedente il contributo per la ricostruzione attribuibile a ogni singola unità immobiliare.
Quinta nota: possibilità si Superbonus rafforzato. Il comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede l’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici, (denominato “Superbonus rafforzato”) nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni:
- di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, e di cui al decreto legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, nonché nei Comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda “AeDes” dalla quale emerga la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio medesimo e l’evento sismico successivamente all’arco temporale previsto dalla norma;
- interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Ai fini dell’applicazione del Superbonus rafforzato è sufficiente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta, che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso.
La detrazione così rafforzata è alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma.
In conclusione e per analogia, quanto è possibile andare indietro nel tempo? Soprattutto, quanti terremoti storici è possibile considerare affinché una zona sia stata considerata soggetta a contributi per la ricostruzione? Precisando ovviamente che in Italia vi è un terremoto per il quale devono intervenire le finanze pubbliche circa ogni 4-5 anni… Come già scritto in precedenza, e ribadito nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate 28E/2021, alle condizioni sopra esposte è possibile fruire del sismabonus o del Superbonus anche nel caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad eventi sismici quale, ad esempio, quello del 23 novembre 1980.
[1] https://sisma2016.gov.it/2021/02/16/la-nuova-guida-sugli-interventi-unitari-e-gli-aggregati-edilizi/